L’Italia e le venti regioni | Partito Nazionale Italiani Spagna

 

 

 

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Stemma Piemonte

Le regioni sono, assieme ai comuni e alla province, alle cittá e allo stato, uno dei cinque

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Stemma Valle D’aosta

 

elementi della Repubblica Italiana. Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione

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Stemma Regione Lombarda

della Repubblica Italiana, art. 114- Il comma della carta costituzionale. Le regioni, secondo quanto indicato dall’art 131, sono venti. Cinque sono a statuto speciale di autonomia ed il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, é costituita dalle uniche province autonome,

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Stemma Trentino Alto Adice

cioè con poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell’ordinamento italiano (Trento e Bolzano). La presidenza viene assunta a turni dai presidenti delle province di Trento

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Stemma Veneto

e Bolzano. Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.

Le regioni in Assemblea Costituente

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Stemma Friuli Venezia Giulia

Il 13 Dicembre 1947 il presidente della seconda sottomissione della Commissione per la Costituzione, Mauro Gennari, legge il testo definitivo dell’articolo 22

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Stemma Liguria

 

Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia- Lunense, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Salento, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta ma il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 Dicembre 1947 recitava: Art 131. Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige;

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Stemma Emilia Romagna

Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo-Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. Quindi dalla bozza scompaiono il Salento, l’Emilia lunense

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Stemma Toscana

(Lunezia); la Lucania viene rinominata Basilicata; il Friuli e la Venezia Giulia vengono accorpati; così come Abruzzo e Molise. Nel 1963 il Molise otterrà l’autonomia.

Caratteristiche

La regione è: un ente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione; un ente autonomo,

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Stemma Umbria

visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti; un ente autarchico, dato che opera in regime di diritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche; un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte. Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.

Regioni a statuto ordinario

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Stemma Marche

Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo con minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua

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Stemma Lazio

 

pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza

dei voti validi. L’autonomia legislativa di queste regioni è stata ampliata dalla riforma costituzionale del 2001, approvata dal governo Amato II e confermata dal voto popolare

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Stemma Abruzzo

durante il governo Berlusconi II. Tuttavia l’autonomia finanziaria pure prevista dall’art 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono

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Stemma Molise

dallo Stato. Le regioni dispongono comunque dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un’addizionale regionale all’ IRPEF e di una compartecipazione all’IVA. Le regioni ordinarie entrano in

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Stemma Campania

funzione nel 1970.

Regioni a statuto speciale

Cinque regioni sono dotate di uno statuto speciale approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dal’art. 116 della Costituzione. Lo statuto speciale garantisce un’ampia autonomia, soprattutto finanziaria. Il Friuli Venezia Giulia trattiene per sè il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio

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Stemma Puglia

regionale, la Sardegna il 70% Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige il 90%, la Sicilia il 100% delle imposte. Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento con le

proprie risorse, mentre nelle regioni ordinarie le spese sono a carico dello stato centrale. La regione Trentino-Alto

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Stemma Basilicata Significado de los nombres

Adige (1.000.000 abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della Regione del Veneto, con 4.8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni autonome, come permesso dalla Costituzione. Quattro regioni autonome furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1946 la Sicilia, nel 1948 la Sardegna, visti i forti movimenti autonomistici, se non addirittura indipendentisti come in Sicilia, la Valle

 

d’Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi. Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia. Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province.

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Stemma Calabria

Organi

Gli organi della regione sono indicati all’art 121 della Costituzione e sono: il consiglio regionale; il presidente

della giunta regionale. La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale ( anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più

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Stemma Sicilia

presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi  della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di parlamento regionale e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri. Il Consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestá legislativa esclusiva o concorrente. Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli assessori oltre che dal presidente della regione. Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.

Autonomia della regione

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Stemma Sardegna

Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono: autonomia statutaria; autonomia legislativa; autonomia regolamentare; autonomia amministrativa; autonomia finanziaria.

 

Autonomia statutaria

Le soli regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta leggi regionali, uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi

della regione e la pubblicazione delle leggi e di regolamenti regionali. Le regioni autonome sono prive di tale autonomia (cioè del potere dovere di darsi uno statuto), visto che gli Statuti speciali, sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria autonoma la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino Alto-Adige la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.

Autonomia legislativa

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato; concorrente (statale e regionale); residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).

Autonomia regolamentare

L’autonomia regolamentare della regione è definita dall’art 117 della Costituzione, 6º comma. La regione ha potestá regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione é di tipo concorrente. Ha potestá regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata. La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza 313/2003 ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell’ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l’organo che in concreto svolge la funzione regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all’art. 117 comma 6 della Costituzione.

Autonomia Amministrativa

L’Autonomia amministrativa della regione è stabilita con l’art.118 della Costituzione. L’autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La regione, tramite legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle città metropolitane.

Autonomia finanziaria

L’Autonomia finanziaria della regione è stabilita con l’art. 119 della Costituzione. Esso prevede il c.d. federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario). La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica  tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. La regione ha un proprio patrimonio. Può ricorrere all’indebitamento

solo per finanziare spese di investimento. Per disposizione dell’art.120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.

Statali

La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli  sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti commissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia ad esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie. Quanto al controllo sugli organi regionali, l’art. 120 II prevede:. L’art 126 stabilisce : Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali. Passando poi alla legislazione regionale, l’art 127 della Costituzione stabilisce, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali. Passando poi alle legislazione regionale, l’art 127 della Costituzione stabilisce:. Quanto allo

statuto delle regioni ordinarie, l’art.123 della Costituzione recita: “Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l’art.123  della Costituzione recita: ” Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi  alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Regionali

La regione quando ritenga che una legge o un atto avendo valore di legge dello Stato o di un’altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge (art 127 Cost). La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.

Suddivisione

Ad eccezione della Valle d’Aosta, le regioni sono ripartite  in province (attualmente sono 110). Il livello inferiore della suddivisione amministrativa è il comune. Le città metropolitane, dotate di competenze comunali, seppure previste a livello costituzionale, non sono ancora state istituite.

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Le regioni sono, assieme ai comuni e alla province, alle cittá e allo stato, uno dei cinque Stemma Piemonte Stemma Piemonte

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