La Repubblica Italiana: La Costituzione e i Principi fondamentali | Partito Nazionale Italiani Spagna

 

 

 

LA COSTITUZIONE
La Repubblica Italiana nacque il 18 giugno 1946 a seguito del referendum per scegliere la forma di governo. Fino al 1946 l’Italia era stata una monarchia costituzionale basata sullo Statuto Albertino: il capo dello Stato era il Re d’Italia. La titolarità della Corona si trasmetteva ereditariamente. Nel 1946 un’Assemblea di statisti e giuristi fu incaricata di scrivere una Costituzione che avesse valore di legge per la corretta gestione dello Stato
repubblicano e sostituire lo Statuto Albertino. Il 2 giugno di quell’anno, insieme alla scelta sulla forma dello Stato, i cittadini italiani, comprese le donne (nella foto), che votavano per la prima volta, elessero anche i componenti dell’Assemblea Costituente i quali scrissero la nuova Carta Costituzionale, che fu approvata dalla stessa Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Il 1º gennaio del 1948, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, la nostra “Carta Magna” entrò ufficialmente in vigore. È composta da 139 articoli, divisi su due parti, con 18 disposizioni transitorie. La Parte Prima della Costituzione riguarda i diritti e dei doveri dei cittadini, la Seconda Parte si occupa dell’Ordinamento della Repubblica. I primi articoli elencano i principi fondamentali
dello spirito repubblicano su cui la Costituzione si fonda. Per questo non possono essere modificati. Essi sono: Principio personalista, Principio pluralista, Principio della
laicità, Principio lavorista, Principio democratico, Principio di uguaglianza, Principio solidarista, Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica, Principio autonomista, Principio internazionalista e Principio pacifista. Nelle sue linee guida, la Costituzione mette l’accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva.

 

Principi fondamentali

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Blog sobre productos para la limpieza del hogar

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [3]

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La Repubblica Italiana: La Costituzione e i Principi fondamentali

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2023-04-25

 

La Repubblica Italiana: La Costituzione e i Principi fondamentali
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